Statuto

Statuto dell' A.L.E.R.
approvato il 18 febbraio 2011


ART. 1 - Istituzione

E' istituita un’Associazione laicale denominata "ASSOCIAZIONE LAICALE EUCARISTICA RIPARATRICE DELLA PROVINCIA PICENA DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI" in Loreto, con sede presso il Convento dei Frati Minori Cappuccini, situato nello stesso Comune, Piazzale Lotto n.2, avente scopo di religione. L’Associazione intende far conoscere e vivere il Mistero eucaristico, ridestare la fede, la riconoscenza e l'amore a Gesù Eucaristia, riparare gli oltraggi arrecati a Gesù e alla Chiesa, suo Corpo Mistico. Essa consegue le stesse finalità anche fuori del territorio della Provincia religiosa con il consenso del Vescovo del luogo.

ART. 2 - Articolazione

L'Associazione ha carattere internazionale e si articola territorialmente in Gruppi Eucaristici. Questi sono costituiti presso una Chiesa o Oratorio dove si riuniscono periodicamente per una preghiera comunitaria e per promuovere e realizzare momenti formativi sotto la guida di un responsabile e con l'assistenza del Parroco o del Rettore della Chiesa.

ART. 3 - Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e, in conformità al magistero della chiesa e allo spirito francescano, si propone di:
  • promuovere la spirituale educazione eucaristica dei propri membri;
  • essere un valido strumento a servizio della Chiesa per l’approfondimento, la cura e la diffusione della spiritualità eucaristica;
  • proporre momenti di formazione umana e cristiana in senso eucaristico;
  • ridestare e ravvivare nella comunità dei credenti e nella società la fede e la riconoscenza verso Gesù presente sotto i segni del pane e del vino nelle nostre Chiese;
  • risarcire, gli oltraggi che vengono perpetrati verso il SS.mo Sacramento (sacrilegi, profanazioni, irriverenze e trascuranze), con scelte di vita costruttive, propositive ed educative.

ART. 4 - Formazione

L’Associazione si propone di formare credenti a una spiccata sensibilità eucaristica e riparatrice promuovendo una vita associativa caratterizzata da momenti di formazione, di riflessione, di spiritualità, di preghiera, di adorazione e di discernimento.
Gli incontri saranno a carattere locale, zonale e nazionale.

ART. 5 - Iscrizione

All'Associazione possono iscriversi persone maggiorenni, di ambo i sessi, di religione cattolica, che vivono in comunione con la Chiesa e con il Papa e si impegnano ad osservare le finalità di cui sopra.
Le domande dei nuovi Associati vengono accolte dalla Presidenza, la quale si avvale anche dei responsabili periferici. Eventuali espulsioni per indegnità saranno decise dal Consiglio Nazionale su proposta della Presidenza. Gli Associati si dividono in:
  • Associati "semplici", quando, nell'ambito della propria vita cristiana, impossibilitati a partecipare alla vita del gruppo, adempiono la pratica riparatrice individualmente, in libertà di orari e di programmi.
  • Associati "organizzati" in "Gruppi Eucaristici", forma ideale alla quale ogni Associato deve tendere. Essi sotto la guida di un responsabile, si riuniscono periodicamente per la formazione eucaristica, la preghiera comunitaria davanti all’Eucaristia e per realizzare gli scopi descritti nell’Art. 3 del presente Statuto.

ART. 6 - Contributi associativi

Per il raggiungimento dei fini associativi, gli Associati sono tenuti al versamento di una quota annua stabilita dal Consiglio Nazionale.
Il pagamento della quota dà diritto a ricevere il bollettino mensile di informazione e formazione “Riparazione Eucaristica”. La quota mediante la quale gli Associati concorrono al finanziamento delle attività associative non è in alcun modo rivalutabile, restituibile ne è trasmissibile.

ART. 7 - Responsabilità

Ciascun Associato con l’adesione assume la responsabilità di prendere parte attiva alla vita associativa e di contribuire con la formazione, la preghiera, il sacrificio e l’azione alla realizzazione delle finalità dell’Associazione.
L’adesione dà diritto all’Associato di partecipare direttamente alla elezione degli organi dell’Associazione, come previsto dal presente Statuto, e alla determinazione delle scelte fondamentali.
Le condizioni, le forme e i modi per l’esercizio dei diritti di partecipazione attribuiti statutariamente all’Associato sono definiti con specifica normativa regolamentare.
La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea.

ART. 8 - Organi

Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea degli Associati, il Consiglio Nazionale, il Presidente e la Presidenza.

ART. 9 - L'Assemblea Nazionale

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione una volta l'anno, entro il mese di settembre, con il compito di pronunciarsi sull'attività svolta dall'Associazione, di stabilire l'indirizzo generale dell'azione da svolgere in funzione del perseguimento di fini statutari e, qualora occorra, per il rinnovo delle cariche sociali.

ART. 10 - Composizione

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati, qualunque sia il tempo della loro ammissione; rappresenta l'universalità degli Associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli Associati anche se assenti o dissenzienti. Non è ammessa la partecipazione all’Assemblea per delega. Nell'Assemblea ogni Associato ha diritto ad un voto.

ART. 11 - Convocazione e svolgimento

L’Assemblea è convocata con avviso contenuto nel numero della Rivista “Riparazione Eucaristica” almeno del mese precedente a quello in cui essa avrà luogo; tale avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'Assemblea e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; essa elegge il Consiglio Nazionale, che dura in carica quattro anni.
In prima convocazione è validamente costituita quando è presente il 51% degli Associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; in entrambi i casi delibera a maggioranza dei presenti.

ART. 12 - Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale, eletto dall'Assemblea è composto da uno a tre rappresentanti per regione secondo il criterio di almeno un rappresentante ogni 500 associati della singola regione o dei paesi esteri nei quali esiste l'Associazione.
Dopo la sua elezione, il Consiglio Nazionale, per l’elezione del Presidente e della Presidenza si riunisce entro 3 giorni dalla sua elezione. Spetta al Presidente uscente convocare tutti gli eletti alla riunione del nuovo Consiglio Nazionale stabilendo giorno, ora e luogo della riunione che verrà resa nota attraverso ogni strumento di diffusione associativo in uso durante l’assemblea.
Il Consiglio Nazionale sottopone al Ministro Provinciale dei Frati Minori Cappuccini della Provincia Picena, per l’approvazione, la proposta di nomina del Presidente, elegge nel proprio seno il Vice-Presidente, la Presidenza e, su proposta del Presidente, il segretario e l’amministratore che durano in carica quattro anni.

ART. 13 - Convocazione e compiti

Il Consiglio Nazionale si riunisce normalmente due volte l'anno con il compito di precisare, sulla base degli indirizzi generali formulati dall'Assemblea, le linee programmatiche dell'attività da svolgere; esso approva il bilancio consuntivo e preventivo predisposto dalla Presidenza entro aprile.

ART. 14 - La Presidenza

La Presidenza è composta dal Presidente, dal Vice-Presidente e da tre membri eletti dal Consiglio Nazionale. Ne fanno parte anche il segretario e l’amministratore nominati dal Consiglio su proposta del Presidente.

ART. 15 - Convocazione e compiti

La Presidenza, di norma si riunisce a Loreto (Ancona), rende operative le deliberazioni del Consiglio Nazionale, aggiorna il registro degli Associati, mantiene relazioni con gli Associati e, mediante i coordinatori, promuove ed organizza l'Associazione nei Centri Diocesani e nei vari Gruppi Eucaristici sparsi in Italia e all'estero. Pubblica la rivista "Riparazione Eucaristica" quale organo ufficiale dell’Associazione e compie quanto necessario per la formazione degli Associati e la diffusione dell’Associazione sia in Italia che all’estero. Promuove dentro e fuori dell’Associazione momenti di riflessione, di approfondimento e di studio sulla spiritualità eucaristica.

ART. 16 - Il Presidente

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Generale, il Consiglio Nazionale e la Presidenza. Spetta al Presidente la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Egli sottopone al Consiglio Nazionale la nomina di un segretario e di un amministratore di sua fiducia.
In sua assenza o per grave impedimento, la rappresentanza passa al Vice Presidente.

ART. 17 - Collegamento regionale

In ciascuna Regione è costituito un coordinamento retto dal Delegato Regionale che riveste anche il ruolo di Consigliere Nazionale di quella regione.
Nel caso la regione sia rappresentata da più consiglieri la nomina a DELEGATO è affidata ad uno di essi dal Consiglio Nazionale.
Il coordinamento ha le seguenti funzioni:
  • favorire il collegamento fra i coordinatori delle Diocesi della regione;
  • curare l’attuazione delle finalità associative che richiedono iniziative a livello regionale;
  • promuovere rapporti più efficaci tra i livelli diocesano e nazionale;
  • curare i rapporti tra l’Associazione e le rappresentanze della Chiesa a livello regionale.

ART. 18 - Collegamento diocesano

In ciascuna Diocesi è costituito un coordinamento retto da una persona designata dai responsabili dei gruppi presenti nella Diocesi.
Il coordinamento ha le seguenti funzioni:
  • favorire il collegamento fra i responsabili dei gruppi della Diocesi;
  • curare l’attuazione delle finalità associative che richiedono iniziative a livello diocesano;
  • promuovere rapporti più efficaci tra i livelli diocesano e regionale;
  • curare i rapporti tra l’Associazione e il Vescovo e tutti gli organismi della Chiesa locale.

ART. 19 - I gruppi

Più Associati possono costituire un gruppo eucaristico, così come previsto dall’art. 2.
Il gruppo nomina al proprio interno un responsabile che ne coordinerà la vita, organizzando i momenti di preghiera e formazione, intrattenendo rapporti con i Presbiteri del luogo e con il coordinamento diocesano.
Curerà l’adesione e trasmetterà al Centro Nazionale gli elenchi degli Associati e le relative quote. Favorirà la partecipazione di singoli componenti o dell’intero gruppo ai momenti formativi che l’Associazione propone.

ART. 20 - Amministrazione ordinaria

L'Amministrazione ordinaria dei beni dell'Associazione è affidata al Presidente, coadiuvato dall’amministratore al quale possono essere assegnate deleghe specifiche.

ART. 21 - Resoconto

Il Presidente e la Presidenza devono rendere conto, annualmente, dell'amministrazione dell'Associazione al Consiglio Nazionale, al quale dovranno altresì essere sottoposti per l'approvazione, entro il mese di aprile di ogni anno, il bilancio preventivo e il conto consuntivo deliberati dalla Presidenza.

ART. 22 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 23 - Elezioni

Tutti i responsabili associativi, a qualsiasi livello, vengono eletti con la maggioranza semplice degli intervenuti, durano in carica quattro anni e possono essere eletti solo per due mandati consecutivi nello stesso incarico.

ART. 24 - Validità sedute

Le riunioni del Consiglio Nazionale e della Presidenza sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei propri membri, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, essi deliberano a maggioranza semplice.

ART. 25 - Divieti

E' escluso qualsiasi rapporto lavorativo dipendente dell'Associato nei confronti dell'Associazione. Tutte le prestazioni dei membri dell'Associazione sono gratuite, ad eccezione delle prestazioni professionali autorizzate dalla Presidenza dell'Associazione e degli eventuali rimborsi spese.
L'Associazione potrà servirsi di persone idonee, siano esse associate che non associate, regolarmente retribuite, per il raggiungimento degli scopi associativi.

ART. 26 - L'Assistente Nazionale

Dell'Associazione fa parte un sacerdote che assume la qualifica di Assistente Nazionale, nominato dal Ministro Provinciale dei Frati Minori Cappuccini della Provincia Picena. L'Assistente Nazionale - per lo specifico servizio a cui è chiamato - partecipa alle riunioni di tutti gli Organi dell’Associazione, pur non avendo diritto di voto. Compito specifico dell’Assistente è quello di contribuire ad alimentare la vita spirituale e la formazione degli Associati, e di curare i rapporti con i sacerdoti impegnati nell’Associazione e con i Vescovi.

ART. 27 Gli Assistenti

Ogni livello associativo sarà seguito da un sacerdote, avente la qualifica di Assistente ecclesiastico, che a livello diocesano sarà nominato dal Vescovo, e a livello di Gruppo Eucaristico sarà un sacerdote designato dalla Parrocchia o dalla Chiesa dove il gruppo è costituito.
Tutti gli assistenti costituiscono il collegio degli Assistenti dell’Associazione e sono coordinati dall’Assistente Nazionale.

ART. 28 - Divieto redistribuzione utili

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

ART. 29 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento, per qualunque causa, soppressione o cessazione dell'Associazione, i beni saranno devoluti, per deliberazione del Consiglio Nazionale, previa approvazione del Ministro Provinciale dei Frati Minori Cappuccini della Provincia Picena, ad altre opere similari. La deliberazione di cui sopra sarà adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio Nazionale.

ART. 30 - Modifiche statutarie

Le eventuali modifiche del presente Statuto saranno deliberate dal Consiglio Nazionale con la presenza di almeno tre quarti dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con l'approvazione del Ministro Provinciale dei Frati Minori Cappuccini della Provincia Picena.
Le modifiche saranno sottoposte a ratifica dell’Assemblea dei Soci nella prima riunione utile.

ART. 31 Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme canoniche e civili in materia di associazioni in quanto applicabili.